Contenuti del Regolamento Edilizio
Contenuti del RE Storicamente i contenuti del R.E. (che derivava dai preesistenti regolamenti d'ornato di epoca pre-unitaria) erano definiti dall'art. 33 della legge 1150/1942, successivamente sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001. Tra i compiti assegnati dalla legge urbanistica del 1942 vi era:
  • la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
  • la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
  • la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
  • l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
  • gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
  • l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
  • le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
  • l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
  • le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
  • le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
  • la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
  • l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
  • le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
  • la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti;
  • ecc.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n° 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) l'art. 33 della legge n° 1150/1942 è stato abrogato ed i contenuti del R.E. sono stati ridefiniti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001 il regolamento edilizio comunale deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Dall'anno 1985 all'anno 2004 nella regione Veneto il R.E. è stato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 61/1985, parte integrante del Piano Regolatore Generale. In questo lasso di tempo il R.E. e le sue varianti hanno pertanto seguito le procedure e l'iter amministrativo previsto per la formazione del P.R.G.

Dalla data di entrata in vigore della L.R. n° 11/2004, che ha abrogato l'art. 10 della L.R. n° 61/1985, il R.E. non fa più parte della strumentazione urbanistica comunale assumendo nuovamente valore di strumento di regolamentazione edilizia, svincolato dalle complesse procedure di approvazione dei piani urbanistici.


Dichiarazione di accessibilità