Contenuti del Regolamento Edilizio
- la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
- la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
- l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
- l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
- la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti;
- ecc.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001 il regolamento edilizio comunale deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Dall'anno 1985 all'anno 2004 nella regione Veneto il R.E. è stato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 61/1985, parte integrante del Piano Regolatore Generale. In questo lasso di tempo il R.E. e le sue varianti hanno pertanto seguito le procedure e l'iter amministrativo previsto per la formazione del P.R.G.
Dalla data di entrata in vigore della L.R. n° 11/2004, che ha abrogato l'art. 10 della L.R. n° 61/1985, il R.E. non fa più parte della strumentazione urbanistica comunale assumendo nuovamente valore di strumento di regolamentazione edilizia, svincolato dalle complesse procedure di approvazione dei piani urbanistici.